Spett.le Redazione de Lo Spekkietto
Nella serata di ieri ero presente all’incontro che avete organizzato, in Biblioteca, per mettere a confronto le ragioni del Sì e del No alla riforma costituzionale sottoposta a referendum il prossimo 4 dicembre. E’ stato un incontro utile e interessante, ancor più apprezzabile per la pacatezza dei toni usati dai due relatori, e per l’attenzione e la compostezza con la quale il numeroso pubblico presente ha seguito gli interventi e le argomentazioni proposte.
Di questo - a nome mio e del Comitato “Casola per il Sì”, con il quale, in questi giorni e settimane, stiamo organizzando iniziative, volantinaggi, banchetti in piazza per informare, per incontrare i casolani - voglio ringraziare tutti voi e il moderatore della serata, Alessandro Righini.
Con riferimento all’incontro di ieri sera, sono certamente stati affrontati i contenuti fondamentali della riforma ma, come è comprensibile – per la loro complessità e le numerose implicazioni – non tutti gli aspetti è stato possibile approfondirli e valutarli.
Vi chiedo quindi ospitalità per riprendere alcuni temi che credo siano meritevoli di approfondimento per una più completa valutazione della riforma, che non ho posto durante la riunione, per non allungare oltre i tempi della discussione e non abusare dell’attenzione dei presenti.
Si è parlato, come primo punto della serata, del superamento del bicameralismo paritario: in altre parole, per dare la fiducia al Governo ed eleggere il Presidente del Consiglio, per approvare la maggior parte delle leggi e il Bilancio dello Stato, non sarà più necessario il doppio voto di Camera e Senato, ma sarà sufficiente il voto della sola Camera dei Deputati. Il vantaggio di un simile procedimento – più semplice e meno barocco, e in linea con quanto accade in tutte le più importanti democrazie europee – è evidente. Mi ha francamente stupito però che, da parte del rappresentante del NO si sia sostenuto che “il problema del bicameralismo è un falso problema”, perché la velocizzazione dell’iter legislativo si può ottenerla con la decretazione d’urgenza e con il ricorso al voto di fiducia.
Ma come? Fino a ieri si lamentava l’abuso, l’abnorme ricorso alla decretazione d’urgenza e ai voti di fiducia da parte del Governo, che così facendo espropria il parlamento della possibilità di discutere e di modificare il testo delle leggi e ora si sostiene che va tutto bene, che quella è la via maestra per dare certezza ai tempi di approvazione delle leggi?
Non sono d’accordo. Sono d’accordo invece, con l’impianto e lo spirito della riforma che – coerentemente con l’assetto parlamentare della nostra Repubblica, così come delineato dall’Assemblea Costituente eletta nel 1946 – restituisce centralità al Parlamento, eliminando le storture e le anomalie indotte dal bicameralismo perfetto, con la drastica limitazione del ricorso ai decreti legge e con l’espressa proibizione di decreti che abbiamo un contenuto non omogeneo e non corrispondete al titolo (norma nuova, questa, non presente nel testo attuale della Costituzione).
Sul nuovo Senato, vorrei rimarcare due aspetti. Il nome, Senato, non cambia ma il Senato come l’abbiamo conosciuto fino ad oggi è solo un lontano parente del nuovo Senato che uscirà dalla riforma:
- Non rappresenta più la “nazione” – prerogativa che varrà solo per la Camera dei Deputati – ma gli enti territoriali, le Regioni e i Comuni;
- Riconosce agli enti territoriali, alle Regioni e ai Comuni, il potere – oggi negato – di concorrere direttamente alla funzione legislativa su specifiche e limitate materie, rafforzando e valorizzando la struttura regionalista e municipalista del nostro ordinamento. Lo stabilisce il nuovo art. 70, che certamente è molto più lungo di quello attuale - come ha criticamente osservato il relatore del No - ma solo perché si è deciso di descrivere meticolosamente e a scanso di futuri contenziosi, quali siano le materie per le quali il procedimento di approvazione rimane “bicamerale”:
o Ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali degli enti locali;
o Norme generali e termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea, nonché la ratifica dei trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;
o Legge elettorale del Senato;
o Riconoscimento alle Regioni “virtuose” che ne facciano richiesta, di maggiore autonomia decisionale in materie di competenza dello Stato.
- I suoi componenti non saranno più 315 ma 100, 74 consiglieri regionali, 21 sindaci (uno per Regione) e 5 senatori nominati dal Presidente della Repubblica, che rimarranno in carica 7 anni e non più a vita; nessuno di loro percepirà più l’indennità prevista per gli attuali Senatori.
A questo punto della discussione, è uscito il tema dell’elezione dei nuovi Senatori. Chi li elegge? I Consigli regionali e quindi i partiti, e non più i cittadini, come ha sostenuto il relatore del No?
Chi li eleggerà lo dice il testo della riforma, che rimanda l’applicazione del principio affermato alla legge elettorale del Senato, che il Parlamento potrà approvare solo dopo che la riforma sarà stata confermata.
L’elezione del Senato – recita il testo della riforma all’art. 57 – “avviene in conformità con le scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri” in occasione delle elezioni regionali. In altre parole, quando saremo chiamati a eleggere la nuova Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, potremo indicare chi, tra quei consiglieri e tra i sindaci, dovrà anche rappresentarci nel nuovo Senato. La legge elettorale del Senato – che sarà di tipo proporzionale - dovrà indicare come.
Un altro blocco di argomenti su cui non è stato possibile fare maggiori approfondimenti, è quello delle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione, con le materie affidate alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni.
Il relatore del No ha parlato di una riforma neo-centralista, che sottrae potere alle Regioni. Alle giuste obiezioni di Casadio, vorrei solo aggiungere che con l’eliminazione delle materie cosiddette “concorrenti” tra Stato e Regioni, e l’esatta specificazione delle materie esclusive di ciascuno, dello Stato e delle Regioni, non calano i poteri ma solo i contenziosi e la confusione di ruoli.
E la riforma - nel riaffidare allo Stato funzioni importanti e di rilievo nazionale, come la produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia; le infrastrutture strategiche e le grandi reti di trasporto e navigazione di interesse nazionale; l’ordinamento sportivo, le disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e il turismo; ecc. - recepisce sentenze della Corte Costituzionale, senza escludere, nel contempo, che le Regioni possano intervenire con proprie leggi su quelle materie, ma solo relativamente al proprio territorio.
Stessa cosa per la sanità: le Regioni continuano a essere il soggetto che determina la programmazione e l’organizzazione dei servizi sanitari e sociali, ma spetta allo Stato stabilire le “disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e la sicurezza alimentare”. Per usare l’esempio di Claudio Casadio, relatore del Sì, una siringa non potrà più costare 5 euro in una Regione e 10 in un’altra.
A questo proposito, e per approfondire l’argomento, è molto utile leggere il testo completo del nuovo art. 117.
Voglio richiamare inoltre, perché non è stato citato durante la discussione, che la riforma conferma e amplia (art. 116) l’elenco delle materie per le quali le Regioni ordinarie possono chiedere e attivare il cosiddetto “regionalismo differenziato”, vale a dire ottenere maggiore autonomia su specifiche materie di competenza esclusiva dello Stato, a condizione che il bilancio regionale sia in equilibrio.
Per finire, vorrei fare un accenno a un altro argomento non affrontato, che è quello degli strumenti della “democrazia diretta”, referendum e leggi di iniziativa popolare.
Il referendum abrogativo è confermato nelle modalità attuali: può essere richiesto da non meno di 500.000 persone e risulterà valido se avrà partecipato al voto non meno del 50% degli aventi diritto. La novità introdotta dalla riforma è che, se le firme raccolte saranno superiori alle 800.000, il quorum si abbasserà significativamente: per la validità del referendum, in quel caso, non sarà più necessario il 50% + 1 degli aventi diritto ma basterà il 50% + 1 dei votanti alle ultime elezioni politiche.
Analogamente, per presentare in Parlamento una proposta di legge di iniziativa popolare serviranno sì 150.000 firme – e non più solo 50.000 come adesso – ma quella proposta di legge dovrà essere obbligatoriamente discussa e votata in tempi certi dal Parlamento, e non ignorata come è avvenuto sempre – o quasi – con le leggi di iniziativa popolare presentate con le attuali norme costituzionali.
Non è inutile affermare, a questo proposito, che il limite delle 500.000 e delle 50.000 firme venne fissato nel 1947, quando l’Italia era abitata da 45 milioni di persone, il diritto di voto era riconosciuto solo al compimento del 21° anno di età, c’erano tassi di analfabetismo enormi e l’informazione era possibile solo con la radiofonia e la carta stampata.
Mi pare che, con la riforma, gli strumenti di partecipazione diretta vengano rafforzati e valorizzati, e questo è un altro dei motivi che mi fa dire che il 4 dicembre, al referendum è meglio, è giusto, votare Sì.
Grazie per l’ospitalità.
Giorgio Sagrini
(Comitato “Casola per il Sì”)