Tra le tante modifiche apportate dalla legge 120 del 29.07.2010 al Codice della Strada, una riguarda il divieto dell’uso dei caschi per ciclomotore che all’interno della calotta riportano il marchio DGM (che è poi l’acronimo di Direzione Generale Motorizzazione), a partire dal 12 ottobre 2010.
In questa data, infatti, entra in vigore la nuova formulazione dell’art. 171: “Durante la marcia ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, in conformità con i regolamenti emanati dall’Ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione Economica per l’Europa e con la normativa comunitaria”
In buona sostanza è definitivamente bandito anche l’uso del casco “scodella”, che in precedenza non poteva comunque essere più prodotto, importato e commercializzato.
Dalla data del 12 ottobre 2010, per circolare si dovranno indossare i caschi omologati, come confermato dalla apposita etichetta cucita nel cinturino o sul rivestimento interno.
Nella stessa sono indicati il codice alfanumerico distinto da una lettera E cerchiata che indica l’omologazione ECE insieme al numerino che l’accompagna che sottintende il paese del rilascio, (il 3 per l’Italia, il 2 per la Francia, l’1 per la Germania ecc.).
Gli altri codici identificano la normativa di omologazione di riferimento (ECE22), la versione del regolamento, il modello, il produttore, nonché il numero progressivo di fabbricazione.
In mancanza dell’etichetta il casco non è riconoscibile come omologato.
Dal 12 ottobre 2010, chiunque sarà sorpreso a circolare a circolare alla giuda o anche solo come trasportato in un ciclomotore con un vecchio casco “DGM”, sarà soggetto alla sanzione pecuniaria di 74,00 Euro, al sequestro amministrativo del casco, ai fini di confisca, ed inoltre al fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, che diventeranno novanta in caso di recidiva e alla terza contestazione in un biennio.
Gli ultimi affezionati ai caschi scodella sono avvisati: non tanto per le sanzioni, quanto per le pesanti conseguenze assicurative in caso di incidente.
L'Ufficio Polizia Municipale
In buona sostanza è definitivamente bandito anche l’uso del casco “scodella”, che in precedenza non poteva comunque essere più prodotto, importato e commercializzato.
Dalla data del 12 ottobre 2010, per circolare si dovranno indossare i caschi omologati, come confermato dalla apposita etichetta cucita nel cinturino o sul rivestimento interno.
Nella stessa sono indicati il codice alfanumerico distinto da una lettera E cerchiata che indica l’omologazione ECE insieme al numerino che l’accompagna che sottintende il paese del rilascio, (il 3 per l’Italia, il 2 per la Francia, l’1 per la Germania ecc.).
Gli altri codici identificano la normativa di omologazione di riferimento (ECE22), la versione del regolamento, il modello, il produttore, nonché il numero progressivo di fabbricazione.
In mancanza dell’etichetta il casco non è riconoscibile come omologato.
Dal 12 ottobre 2010, chiunque sarà sorpreso a circolare a circolare alla giuda o anche solo come trasportato in un ciclomotore con un vecchio casco “DGM”, sarà soggetto alla sanzione pecuniaria di 74,00 Euro, al sequestro amministrativo del casco, ai fini di confisca, ed inoltre al fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, che diventeranno novanta in caso di recidiva e alla terza contestazione in un biennio.
Gli ultimi affezionati ai caschi scodella sono avvisati: non tanto per le sanzioni, quanto per le pesanti conseguenze assicurative in caso di incidente.
L'Ufficio Polizia Municipale