DAL 2008 OBBLIGO DELLA RICHIESTA AL DATORE DI LAVORO

L’art. 1, comma 221, della Legge Finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) ha modificato le procedure relative al riconoscimento delle detrazioni d’imposta per carichi di famiglia.
In particolare esso ha introdotto l’obbligo per il dipendente di richiedere le stesse al proprio datore di lavoro con cadenza annuale e con l’indicazione del codice fiscale dei soggetti per i quali si intende usufruire delle detrazioni.

Al fine di evitare la revoca delle detrazioni per carichi di famiglia già riconosciute in busta paga, con la conseguente sensibile diminuzione della retribuzione netta percepita e, quindi, il grave pregiudizio soprattutto per le famiglie numerose e monoreddito, è necessario che i lavoratori interessati inoltrino alle competenti amministrazioni di appartenenza la richiesta di conferma delle predette detrazioni.
Ricordiamo che sono considerati fiscalmente a carico i familiari (coniuge non legalmente ed effettivamente separato e figli, anche se naturali, riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) e, con il vincolo della convivenza, gli altri familiari a carico (discendenti dei figli, i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali, genitori adottivi, generi e nuore,suocero e suocera, fratelli e sorelle), che possiedono redditi inferiori a euro 2.840,51 e che sono indicati dall’ art. 433 del codice civile.

Stefania Monducci

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