Legge n° 247/2007 in materia di riscatto laurea ai fini previdenziali..
Come noto la legge 24 dicembre 2007, n° 247 recepisce i contenuti del “Protocollo su previdenza, lavoro e competitività” sottoscritto tra il Governo e le OO. SS. il 23 luglio 2007, ed in particolare l’art. 1, comma 77, modificando il precedente art. 2 del D.L.vo n° 184/97 introduce nuove disposizioni in materia di riscatto della laurea al fine di rendere tale possibilità più conveniente sotto il profilo previdenziale e di ridurne il relativo onere.
Come noto la legge 24 dicembre 2007, n° 247 recepisce i contenuti del “Protocollo su previdenza, lavoro e competitività” sottoscritto tra il Governo e le OO. SS. il 23 luglio 2007, ed in particolare l’art. 1, comma 77, modificando il precedente art. 2 del D.L.vo n° 184/97 introduce nuove disposizioni in materia di riscatto della laurea al fine di rendere tale possibilità più conveniente sotto il profilo previdenziale e di ridurne il relativo onere.
Nel concreto la nuova normativa prevede, per tutti coloro che presentano domanda di riscatto successivamente alla data del 1 gennaio 2008, la possibilità di pagare l’onere del riscatto stesso in un'unica soluzione ovvero ratealmente in dieci anni (rispetto ai cinque previsti in precedenza) e senza alcun addebito di interessi (in precedenza previsti nella misura del tasso legale ad oggi pari al 3% annuo).
Va, peraltro, precisato che l’onere relativo al riscatto di laurea è deducibile ai fini fiscali.
Un'altra importante novità introdotta riguarda il fatto che i periodi di studio per il conseguimento dei titoli universitari, una volta riscattati, saranno considerati utili ai fini del raggiungimento dei requisiti di contribuzione (35 o 40 anni) e non solo ai fini della misura della pensione, anche per coloro che sono destinatari del sistema contributivo (quindi si riduce l’attività lavorativa di un periodo pari a quello riscattato).
Ricordiamo che sono riscattabili a domanda, con onere a carico dell’interessato, i seguenti periodi o servizi, purché non siano già coperti da contribuzione previdenziale:
• durata legale dei corsi universitari anche se non richiesti per il posto ricoperto ,
• diploma universitario, conseguibile con corso non inferiore a due anni e non superiore a tre ,
• dottorato di ricerca, successivi alla laurea di durata non inferiore a due anni ,
• lauree brevi ,
• corsi di specializzazione successivi al diploma di scuola media superiore, il cui titolo sia
stato chiesto per il posto ricoperto).
Al riguardo, si evidenzia come le nuove disposizioni migliorative si applicano esclusivamente per le domande presentate dal 1 gennaio 2008, e quindi è consigliabile che il lavoratore che abbia già presentato istanza di riscatto degli studi di laurea, ma non ancora definita dall’amministrazione, rinunci alla vecchia domanda e ne ripresenti una nuova.
Per ulteriori informazioni potete rivolgervi a qualsiasi patronato , anche per la compilazione e l’inoltro della domanda.
Stefania Monducci