A titolo informativo mi limito a presentare una rassegna dei principali provvedimenti che influenzeranno il 2008, con particolare attenzione agli aspetti fiscali. Ritengo utile conoscere certi aspetti che ci riguardano da vicino.
LEGGE FINANZIARIA
E ALTRI PROVVEDIMENTI 2008
Le novità in sintesi
Tassi, Banche e Pagamenti
Tasso legale di interesse
Dal primo gennaio 2008 il tasso legale è passato dal 2,5 % al 3,0%. La novità è rilevante anche ai fini fiscali. Infatti, volendo regolarizzare con ravvedimento operoso, ad esempio il 16/2/2008, un versamento omesso o insufficiente in scadenza il 16/9/2007, occorrerà aggiungere all’importo da pagare l’interesse del 2,5% annuo dal 16/9 al 31/12/2007, e l’interesse del 3,0% annuo dal 1/1 al 16/2/2008.
Codice IBAN
Per effettuare pagamenti con bonifico bancario occorre indicare ora il Codice IBAN del soggetto beneficiario. Si tratta in pratica di una rielaborazione dei dati bancari precedenti (CIN, ABI, CAB e n° di conto).
Nuovi limiti all’uso dei contanti e dei titoli al portatore
Il giorno 30 Aprile 2008 entrano in vigore rilevanti misure riguardanti la circolazione monetaria, emanate nell’ambito delle nuove norme antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007), ma anche con chiara valenza di contrasto all’evasione.
In pratica, fatta eccezione per importi limitati, si prosegue nel segno della “tracciabilità” dei movimenti di denaro.
Il limite di trasferimento di denaro contante, a qualsiasi titolo, di libretti bancari o postali al portatore, di titoli al portatore, scende ad Euro 5.000,00. Tale limite vale ovviamente anche in caso di operazione artificiosamente frazionata in quote inferiori (nell’arco di tempo di sette giorni, per presunzione di legge).
I carnet di assegni, oltre agli assegni circolari, vaglia postali e cambiari, saranno rilasciati con la clausola prestampata “non trasferibile”. Il cliente può richiedere per iscritto carnet di assegni “liberi”, pagando 1,50 Euro di imposta di bollo per assegno e consentendo di essere segnalati per tale richiesta.
Inoltre: a) gli assegni bancari o circolari per importi pari o superiori a 5.000,00 Euro devono obbligatoriamente essere non trasferibili, b) gli assegni in forma libera (bancari o circolari) vanno sempre intestati, ciascuna girata deve recare a pena di nullità il codice fiscale del girante, c) gli assegni emessi all’ordine del traente (clausola “a me stesso”) devono obbligatoriamente essere girati per l’incasso ad una banca o in Posta.
I libretti bancari o postali non possono avere un saldo superiore a 5.000,00 Euro.
In caso di trasferimento di libretti bancari o postali al portatore (quale sia il saldo) il cedente, entro 30 giorni comunica alla banca o alla Posta i dati identificativi del cessionario e la data di trasferimento.
La sanzione pecuniaria per le violazioni relative al contante e agli assegni può essere compresa dall’1 al 40% dell’importo.
Famiglia e persone fisiche
ICI – nuove detrazioni per l’abitazione principale
E’ prevista una nuova detrazione per l’abitazione principale sino a un massimo di 200 euro che si aggiunge a quella già prevista di 103,29 euro.
Il coniuge separato non assegnatario della casa coniugale, puo’ beneficiare dell’aliquota agevolata e delle detrazioni per la prima casa a condizione di non possederne un’altra nello stesso comune. (art.1 c.5)
Detrazione IRPEF per canoni di locazione dell’abitazione principale
Detrazione per gli inquilini titolari di contratti di locazione registrati pari a:
a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71,
b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41.,
Detrazione per gli inquilini giovani tra 20 e i 30 anni per tre anni cosi’ articolata:
a) euro 991,6 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71,
b) euro 495,8 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41.,
Verra’ rimborsato il credito che non troverà una capienza nell’imposta lorda dovuta. (art.1 c.9-10)
Assegno di mantenimento
Riconoscimento, ai contribuenti che percepiscono l’assegno di mantenimento, di una detrazione forfetaria, definita per tre fasce di reddito complessivo, di ammontare pari a quella prevista, qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi di pensione. (art.1 c.11-12)
Esenzione IRPEF per i fabbricati
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di importo complessivo non superiore a 500 euro, l’imposta non è dovuta. (art.1 c.13-14)
Detrazioni per famiglie numerose e rendita della prima casa
In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori e` riconosciuta un’ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione e` ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati o in caso di separazione in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.
(art.1 c.15-16)
Asili Nido
La detrazione fiscale del 19% per la frequenza asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio si applica anche al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007. (art. 1 c. 201)
Detrazione interessi passivi per mutui ipotecari
Aumenta il limite massimo degli interessi passivi ammessi in detrazione per anno: Euro 4.000,00 (invece che 3.615). (art. 1 c. 202)
Detrazione ai docenti per l’aggiornamento
Per l’anno 2008 ai docenti spetta una detrazione dall’IRPEF nella misura del 19 per cento delle spese, fino ad un importo massimo di 500 euro, per l’autoaggiornamento e per la formazione.
(art. 1 c. 207)
Detrazione per studenti universitari
La detrazione del 19 %, gia prevista per il 2007, sui canoni di locazione per gli studenti iscritti ad un'università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri per un importo non superiore a 2.633 euro è ora estesa anche ai canoni relativi ai contratti di ospitalita`, nonche´ agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio.(art.1 c. 208)
Detrazione dell’abbonamento dell’autobus
Spetterà una detrazione del 19% fino a 250 euro per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
Fabbricati, immobili, riqualificazione energetica
Proroga della detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie
E’ prorogata fino al 2010 la detrazione pari al 36 per cento delle spese sostenute per ristrutturazione, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste. La detrazione compete a condizione che il costo della manodopera sia evidenziato in fattura.
E’ stata ripristinata anche la detrazione per gli acquirenti di unità immobiliari che facciano parte di fabbricati oggetto di radicali interventi di ristrutturazione da parte di imprese di costruzione o di ristrutturazione. La detrazione è del 36% su un quarto (25%) del prezzo di acquisto. Gli interventi devono essere eseguiti dal 1/1/2008 al 31/12/2010, le cessioni entro il 30/6/2011 (art.1 c.17-19)
Proroga aliquota agevolata IVA
Viene prorogata l’aliquota IVA al 10% Iva per le spese di recupero del patrimonio edilizio per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle condizioni precedentemente previste.
(art.1 c.18)
Riqualificazione energetica detrazione del 55%
Vengono prorogate fino al 31 dicembre 2010 le agevolazioni introdotte dalla Finanziaria 2007, consistenti nella detrazione dall’imposta lorda di una quota pari al 55% del costo, per gli interventi su edifici che comportino un risparmio energetico.
A titolo puramente esemplificativo, a condizione che si realizzino gli obiettivi di “riqualificazione energetica” posti dalla normativa, sono compresi : sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, interventi di coibentazione, interventi sui pavimenti, sostituzione di infissi esterni, installazione di pannelli solari.
Per alcuni di essi (infissi e pannelli solari) non è più richiesta l’asseverazione del tecnico né l’attestato di qualificazione energetica.
Sono altresì prorogate fino al 2010 agevolazioni, fruibili in un’unica rata, per:
- la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni fino a 200 euro,
- l’acquisto e l’installazione o la sostituzione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, fino a un valore massimo di 1.500 euro per motore.
- l’acquisto e l’installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW , fino a un massimo di 1.500 euro per intervento. (art.1 c.20-21-22-23-24)
Imposta di registro per i trasferimenti di immobili in aree destinate all’edilizia residenziale
Ai trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia, si applica l’imposta di registro nella misura dell’1 per cento , le imposte ipotecarie nella misura del 3% e quelle catastali nella misura dell’1%, a condizione che l’intervento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell’atto. (art.1 c.25)
Anche i privati diventano solidali per il pagamento dell’IVA
L’acquirente di un immobile, anche privato, diviene responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell’Iva e le sanzioni se l’importo dichiarato è diverso da quello effettivo. (art.1 c. 164)
Imprese, professioni, enti non commerciali, società
Rivalutazione terreni e quote di società
Vengono riaperti i termini per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2008.
Come ammesso a varie riprese in passato, alle persone fisiche e ad altri soggetti diversi dalle imprese commerciali è data facoltà di “affrancare” terreni e di quote societarie, aggiornandone il valore (con riferimento al 1/1/2008).
Occorre commissionare una perizia giurata ad un professionista abilitato (da fare entro il 30/6/2008) e pagare l’imposta sostitutiva. Sui terreni e le quote societarie “qualificate” si paga il 4%. Sulle quote societarie “non qualificate” il 2%
L’imposta sostitutiva puo’ essere rateizzata in tre rate annuali, dal 30 giugno 2008.
Al momento della vendita la plusvalenza da tassare sarà pari alla differenza tra corrispettivo incassato e valore di perizia 2008, anziché valore storico di carico. Il risparmio è notevole: sono interessati i soggetti che hanno l’intenzione a medio termine di porre in essere una vendita. (art.1 c.91)
Deducibilità degli interessi passivi.
Con l’abolizione degli art. 62 e 63 del TUIR vengono aboliti il pro-rata patrimoniale e la thin cap e riscritte le regole di deducibilità degli interessi, che dal 2008 seguiranno regole diverse per i soggetti Irpef e per quelli IRES.
Per i soggetti IRPEF
Gli interessi passivi sono deducibili in base al c.d. pro-rata reddituale, rapporto tra proventi esenti e imponibili.
Per i soggetti IRES
Il nuovo testo dell’art. 96 del TUIR prevede:
- Gli interessi passivi al netto degli interessi attivi sono deducibili nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.
- Il risultato operativo lordo è desumibile direttamente dai dati del conto economico e sarà assunto al lordo degli ammortamenti e dei canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali. Inoltre regole particolari regolano il trattamento degli interessi passivi nell’ambito dei gruppi che accedono al consolidato fiscale.
- La quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, puo` essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d’imposta.
- Gli interessi passivi indeducibili in un determinato periodo d’imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d’imposta, se e nei limiti in cui, in tali periodi, l’importo degli interessi passivi di competenza, sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza.
Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall’emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale.
Le modifiche si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Per il primo e il secondo periodo d’imposta di applicazione, il limite di deducibilita` degli interessi passivi e` aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e a 5.000 euro. (art.1 c.33)
Interessi passivi delle società immobiliari
Per le società immobiliari viene chiarito che sono deducibili gli interessi passivi su finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione. Gli stessi quindi, per il momento evitano il calcolo del 30% di cui al paragrafo precedente.
Sono inoltre deducibili gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l’acquisto di “immobili – patrimonio” (immobili abitativi).
Verrà istituita una Commissione di studio sulla fiscalita` diretta e indiretta delle imprese immobiliari, con il compito di proporre, entro il 30 giugno 2008, l’adozione di modifiche normative, con effetto anche a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. (art.1 c. 35-36)
Aliquota IRES
Viene ridotta l’aliquota IRES dal 33% al 27,5% con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 . (art.1 c.33 lett.e)
PEX (esenzione sulle plusvalenze)
La Finanziaria 2008 mantiene il sistema attuale per la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni effettuate da società di capitali, ma riduce la quota di tassazione delle plusvalenze che, a partire dal 2008, torna ad essere del 5% contro l’attuale 16%, che si traduce in una percentuale di esenzione del 95% contro l’attuale 84%. (art. 1 c. 33 lett.h).
Viene inoltre ridotto a 12 mesi il periodo minimo di possesso per usufruire dell’esenzione (prima era 18) (art.1 c. 58 lett.c).
Entrata in vigore l’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Abolizione ammortamenti anticipati - Leasing – ammortamenti per l’impresa concedente e deduzione dei canoni per l’utilizzatrice.
Con l’abolizione del comma 3 dell’art. 102 viene eliminata la possibilità per tutti di ammortamenti anticipati e accelerati per le imprese.
Viene temporaneamente consentito, per il solo 2008, per i beni nuovi di effettuare l’ammortamento per intero e non per metà, anche extracontabilmente.
Per i beni concessi in locazione finanziaria viene previsto:
- per l’impresa utilizzatrice la possibilità di dedurre i canoni di locazione finanziaria imputati a conto economico, a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito in relazione all’attività esercitata,
- Per gli immobili la regola dei due terzi di applica con un minimo di 11 anni e un massimo di 18 anni,
- Per gli autoveicoli (esclusi quelli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti) la deduzione è condizionata ad una durata del contratto non inferiore all’intero periodo di ammortamento (con le aliquote attuali: 4 anni).
La disposizione si applica ai contratti stipulati a partire dal 1 gennaio 2008. (art.1 c. 33 lett. n)
Spese di rappresentanza
Verrà emanato un decreto del Ministro dell’economia che stabilirà i criteri di deducibilità delle spese di rappresentanza che devono rispondere a requisiti di inerenza e congruità, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa e dell’attività internazionale dell’impresa. Dal 2008 le spese di rappresentanza saranno deducibili integralmente oppure indeducibili .
Restano comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50,00.,
(art.1 c. 33 lett. p)
L’IRAP si sgancia dal reddito e va direttamente alla Regione
A decorrere dal 1 gennaio 2009 sarà istituita come imposta regionale. Sarà emanato uno schema di regolamento regionale per la liquidazione, riscossione e accertamento del tributo.
La base imponibile IRAP si sgancia da quella concernente le imposte sul reddito con regole diverse per imprese individuali/società di persone e società di capitali. Le nuove regole si applicheranno dal periodo di imposta 2008.
Anche la dichiarazione non farà più parte dell’Unico ma sarà presentata direttamente alla Regione.
L’aliquota Irap ordinaria passa dal 4,25% al 3,9%.
(art.1 c. 43 –50-51-52)
Il Reverse charge si applica anche alle cessioni di fabbricati strumentali
Dal 1° ottobre 2007, il reverse charge era stato esteso anche alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali di cui all'art. 10, primo comma, n. 8 ter), lettera d), cioè “quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione”, ora dal 1 marzo 2008 viene esteso anche alle cessioni della lett. b) cioè “ quelle effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' che conferiscono il diritto alla detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25 per cento” (Art.1 c. 156)
Stampa Libri contabili
I registri contabili tenuti con sistemi meccanografici possono essere stampati su carta entro tre mesi dalla presentazione delle dichiarazioni annuali (art. 1 c. 161)
Fattura elettronica per chi lavora con la Pubblica Amministrazione
A decorrere dal termine di tre mesi, dalla data di entrata in vigore di un regolamento che dovrà essere emanato, l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con la P.A. deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica. Le fatture cartacee non potranno essere pagate. Si ritiene che l’entrata in vigore effettiva della norma avvenga nel prossimo Luglio (art. 1 c. 209-210)
Studi di settore - Indicatori di normalità economica
Fino all’entrata in vigore dei nuovi studi di settore spetta all’Agenzia delle entrate motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l’attribuzione dei maggiori ricavi o compensi derivanti dagli indicatori di normalita` economica. L’accertamento non sarà comunque automatico. (art.1 c. 252-254)
INPS per gli iscritti alla gestione separata (collaboratori, autonomi, imprenditori)
Le aliquote INPS per la gestione separata sono, a decorrere dal 1° gennaio 2008, le seguenti:
, Non iscritti ad altre gestioni obbligatorie 24,72%
, Iscritti ad altre gestioni obbligatorie e pensionati 17,00%
Telefoni cellulari e autoveicoli
Telefoni cellulari: trattamento IVA
Dal 2008 abbiamo una piccola “rivoluzione” sul trattamento ai fini IVA dei costi di acquisto e delle spese per l’utilizzo dei telefoni cellulari.
Fino al 2007 l’IVA era detratta, obbligatoriamente, al 50% sia sull’acquisto che sulle bollette.
Dal 1° Gennaio la legge stabilisce che l’IVA sulle fatture di acquisto e sulle fatture di utenza possono essere detraibili al 100%, a condizione che il bene e il suo utilizzo siano imputabili esclusivamente all’attività di impresa o di lavoro autonomo.
Se il telefono cellulare risulta “bloccato” per il solo ed esclusivo uso imprenditoriale o professionale, nessun problema.
Nel caso in cui avvenga un parziale utilizzo “privato” da parte dell’imprenditore/professionista o del dipendente al quale l’apparecchio è assegnato, (come nel 99% dei casi avviene) occorre assolvere l’IVA al valore normale, in proporzione all’uso privato.
In pratica:
, si emette fattura nei confronti del dipendente o dell’amministratore, per recuperare la quota “non professionale” del servizio, applicando l’IVA,
, oppure (se l’assegnazione è gratuita o si tratta del cellulare del titolare) si emette autofattura, con IVA, per l’importo corrispondente alla parte non professionale.
In alternativa, si potrà detrarre l’IVA in misura inferiore al 100%.
Gli uffici concentreranno l’attività di controllo nel quinquennio 2008-2012 in particolare sui soggetti che abbiano computato in detrazione una percentuale maggiore del 50%.
In pratica, avremo le seguenti alternative:
a) detrarre l’IVA al 100% e lasciare il telefono dedicato esclusivamente all’azienda (o allo studio),
b) detrarre l’IVA al 100% e fatturare/autofatturare la quota di costo e di bollette proporzionali all’utilizzo “privato”,
c) detrarre l’IVA in quota inferiore, tenendo conto – a forfait – dell’utilizzo “privato”,
d) detrarre l’IVA, come in passato, al 50%, rimanendo su una linea di massima tranquillità.
Ricordiamo che rimane invariata la regola in materia di imposte dirette, riguardante la deducibilità dei costi telefonici (sia fissi che cellulari) pari all’80%.
Autoveicoli: trattamento IVA
Anche in questo campo abbiamo una sistemazione notevole della materia.
Viene introdotta la nozione di “veicoli stradali” che sono soggetti ad una detrazione IVA parziale, se non sono utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa o della professione.
I veicoli stradali (diversi dagli autoveicoli per trasporto di persone e cose carrozzati a pianale, a cassone o a furgone con cc. superiore a 2000 a benzina o 2500 diesel) sono tutti i veicoli a motore:
, che non siano trattori agricoli o forestali,
, destinati normalmente al trasporto di persone o beni con massa autorizzata fino a 3.500 Kg.,
, con massimo n° 8 posti a sedere oltre al conducente
Fatta la distinzione, per i veicoli, è ammessa la detrazione integrale dell’IVA (100%) a condizione di esclusivo utilizzo imprenditoriale o professionale.
La regola vale anche per i pezzi di ricambio, i servizi di manutenzione, custodia, i carburanti e il servizio di transito stradale (pedaggi autostradali).
Nel caso di un uso, anche parziale, per scopi estranei all’impresa (utilizzo “privato”) la detrazione dell’IVA è ammessa forfetariamente al 40%.
Ciò vale per il costo di acquisto, il leasing e per tutti i costi di utilizzo sopra ricordati (compresi i pedaggi autostradali).
Per gli altri veicoli (non compresi nella definizione di veicoli “stradali”) come gli autocarri pesanti, i pullman o i trattori, per i taxi, per i veicoli utilizzati dagli agenti di commercio, la detrazione è sempre del 100%, purché vi sia l’utilizzo imprenditoriale.
Per i veicoli stradali completamente strumentali (IVA detratta al 100%) che dal datore di lavoro sono assegnati ai propri dipendenti, è prevista una regola particolare.
Per evitare elusioni, la legge richiede che venga fatturato con IVA il “valore normale” del servizio corrispondente all’utilizzo privato che può farne il dipendente. Si stabilisce che tale valore coincida forfetariamente con il “fringe benefit” definito ai fini delle imposte sui redditi, al netto dell’IVA. In pratica si tratta del valore stabilito dal’ACI per ciascun veicolo, per una percorrenza annua pari a 4.500 Km.
Da tale valore si scorpora l’IVA che è compresa nella maggior parte dei componenti del costo chilometrico e si ottiene il corrispettivo da fatturare (valore normale).
Se l’importo fatturato al dipendente è inferiore al fringe benefit, o se addirittura l’assegnazione è gratuita, si provvederà ad assolvere l’IVA mediante un’autofattura.
La regola non vale per i veicoli con IVA detratta al 40%, anche se assegnati in uso gratuito ai dipendenti.
In pratica, dal 2008, le alternative sono le seguenti per i veicoli stradali:
1. l’impresa o lo studio detrae l’IVA (su tutti i costi) al 40% e non ha ulteriori adempimenti, sia per l’utilizzo parziale personale da parte del titolare che dei propri dipendenti,
2. l’impresa detrae l’IVA al 100% e “chiude” il veicolo in azienda la sera e nei giorni festivi,
3. l’impresa detrae l’IVA al 100% e assegna il veicolo ad un proprio dipendente:
, emette fattura verso il dipendente con un corrispettivo annuo almeno pari al valore del fringe benefit,
, se fattura meno o se l’assegnazione è gratuita, emette un’autofattura con IVA pari alla differenza (o all’intero fringe benefit).
Ai fini delle imposte dirette il quadro rimane immutato: per gli autoveicoli (diversi da autocarri, taxi e veicoli oggetto della propria attività) la deduzione è pari: al 90% per i mezzi dati in uso ai dipendenti (con il solito obbligo del fringe benefit), all’80% per le auto degli agenti di commercio, al 40% per tutti gli altri.
Il limite assoluto di costo del veicolo è di 25.823,00 per gli agenti di commercio e di 18.076,00 per altri. Nessun limite di costo per le auto date in dotazione ai dipendenti.
Spero che questa circolare sia utile a molti
Buona lettura
Stefania Monducci