Regole e sanzioni per la raccolta dei funghi per la stagione autunnale 2005

Si entra nel periodo d’oro dei cercatori di funghi. L’Appennino compreso nei Comuni dell’Unione Montana ha adottato un vademecum valido su tutto il comprensorio montano, nelle Province di Ravenna e di Ferrara e del Parco del Delta del Po. Una regolamentazione che rispecchia totalmente la Legge Regionale n. 6 del 2 Aprile 1996.
La legge prevede la possibilità della raccolta per i soli possessori del tesserino rilasciato dalla Comunità Montana. Un documento che ha una validità temporale e un costo variabile. Nello specifico il giornaliero costa € 3,62, il settimanale € 10,33, il mensile € 20,66, il semestrale € 51,65 e l’annuale € 15,50 solo per i residenti nei tre Comuni appenninici.Il tesserino può essere ritirato presso i seguenti enti pubblici: la Comunità Montana, tel 0546.81066, il Comune di Brisighella, tel 0546.80082, il Comune di Casola Valsenio, tel 0546.976520, il Comune di Riolo Terme, tel 0546.77422 e la Pro Loco di Brisighella, tel 0546.81166. Inoltre il tesserino è disponibile in altri sei pubblici esercizi nel Comune di Casola Valsenio, in uno per quello di Palazzuolo in due nella cittadina di Riolo Terme ed in tre a Brisighella.La raccolta dei funghi è consentita nei terreni del demanio pubblico e nei rimanenti terreni non coltivati su cui non insistono divieti, riserve di raccolta, osservazioni scientifiche, aree protette, riserve naturali. Nel periodo 15 settembre – 30 ottobre nei castagneti da frutto è vietata la raccolta dei funghi epigei ai non aventi diritto a qualsiasi titolo acquisito.La raccolta deve avvenire cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie, procedendo in luogo ad una sommaria pulizia degli stessi. E’ vietata la raccolta mediante l’uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato humifero del terreno, il micelio fungino o l’apparato radicale delle piante. E’ vietata inoltre la raccolta di funghi decomposti, nonchè il danneggiamento o la distruzione volontaria dei funghi epigei spontanei di qualsiasi specie. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi ed aerati.La quantità massima della raccolta giornaliera per persona è fissata in 3 Kg, di cui non più di 1 Kg delle specie Amanita caesarea (Ovolo buono) e Calacybe gambosa (Prugnolo). E’ vietava la raccolta dell’Amanita caesarea allo stato di ovulo chiuso. E’ vietata anche la raccolta di esemplari di Boletus edulis (Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a 3 cm e di esemplari di Calocybe gambosa e Canntharellus cibarius (Gallinaccio) con diametro del cappello inferiore a 2 cm.La raccolta è consentita esclusivamente nei giorni di Martedì, Giovedì, Sabato e Domenica, nelle ore diurne da un’ora prima dell’alba ad un’ora dopo il tramonto. Come per ogni regolamento che si rispetti anche per quanto riguarda questa legge sono previste sanzioni. Queste vanno da 25 € a 154 € per chi non ha il tesserino, da 51 a 309 € per chi usa un tesserino di altri. Per un Kg oltre i limiti quantitativi si va da 5 a 30 € mentre per eccedenza superiore la forbice è compresa tra 25 e 154 €. Ed ancora per la raccolta di funghi sotto misura e dell’Amanita caesarea allo stato di ovulo chiuso si va da 12 a 77 €, per violazione alle modalità di raccolta da 51 a 309 € infine per la raccolta in zone vietate si va da 25 a 154 €.